Art. 7.

      1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona in questione comprenda territori di due regioni tra loro confinanti».